Gelmini send message to the General Assembly of the WIA Europe
Minister Mariastella Gelmini, as President of the Ministerial Conference of the European Space Agency, sent a message to the 2nd General Assembly "Women Aereospace in Europe", which was held today in Noordwijk, the Netherlands. The association
WIA Europe has the aim to ensure that young women with more growth opportunities and representation at European level in the aerospace industry.
In the message, read by the President and co-founder of WIA Europe Simonetta Di Pippo, the Minister emphasized the commitment of the association for the promotion of women's careers in an environment driven by historically men and, more generally, for the diffusion of culture, development activities and research in the space sector with particular attention to women, their managerial skills and their communication potential. "
The minister also recalled the contribution of the Italian representation in support of the association, expressing "the full support of its main goals," WIA Europe granted to the patronage of the Ministry of Education, University and Research and then the possibility of using the institutional logo Ministry of Education.
Minister Gelmini, finally, accepted the proposal di diventare membro onorario dell’associazione, con l’obiettivo di contribuire alla crescita e allo sviluppo delle sue iniziative.
Tuesday, April 27, 2010
Thursday, April 22, 2010
Why Do My Mom's Knee Hurt
Ministry must compensate the injured student in physical education
da tuttoscuola.com
Sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza 9325 del 20 aprile 2010, ha respinto il ricorso del Miur presentato contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato il Ministero dell'istruzione responsabile delle lesioni riportate da un alunno durante l'ora di educazione fisica.
Il professore di educazione fisica aveva chiesto ad un alunno di fare un salto, ma questi era caduto malamente a terra facendosi male alla schiena.
La terza sezione civile della Corte ha motivato che per la scuola "l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni"
Relativamente alla posizione dell'insegnante la corte ha precisato il docente, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, ha anche "lo specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona".
Va precisato che secondo le norme attuali (legge 312/1980) la responsabilità del personale scolastico nei confronti de minori affidati è circoscritta ai soli casi di dolo (volontarietà) o colpa grave (negligenza, imprudenza, imperizia), prevedendo che negli altri casi l'obbligo al risarcimento sussista in capo all'amministrazione.
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da tuttoscuola.com
Sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza 9325 del 20 aprile 2010, ha respinto il ricorso del Miur presentato contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato il Ministero dell'istruzione responsabile delle lesioni riportate da un alunno durante l'ora di educazione fisica.
Il professore di educazione fisica aveva chiesto ad un alunno di fare un salto, ma questi era caduto malamente a terra facendosi male alla schiena.
La terza sezione civile della Corte ha motivato che per la scuola "l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni"
Relativamente alla posizione dell'insegnante la corte ha precisato il docente, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, ha anche "lo specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona".
Va precisato che secondo le norme attuali (legge 312/1980) la responsabilità del personale scolastico nei confronti de minori affidati è circoscritta ai soli casi di dolo (volontarietà) o colpa grave (negligenza, imprudenza, imperizia), prevedendo che negli altri casi l'obbligo al risarcimento sussista in capo all'amministrazione.
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